In un paese, il nostro, dove spesso ci si trova a navigare in una palude di leggi e normative declinate in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, ne è arrivata una nuova che ci fa salire un solido gradino verso lo status di nazione moderna e civile. Si tratta del Ddl 1308 che riguarda i reati contro gli animali. Il Senato l’ha approvata in via definitiva proprio in questi giorni e, seppur consci che certi atteggiamenti nascono dalla non-cultura e difficilmente una legge potrà risolvere questo problema, vale pur sempre la regola che almeno così ci sarà uno strumento in più di deterrenza e pena.
Ma cosa succede con il Ddl 1308? In pratica, cambia l’approccio del Codice Penale ai reati contro gli animali. Il bene da tutelare non sarà più il “sentimento” umano “per” gli animali, bensì l’animale stesso, in quanto essere senziente. Gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle norme. Questa l’estrema sintesi del provvedimento che in realtà è latore di molto di più… E tocca in maniera diretta anche e soprattutto il mondo del cavallo e del suo impiego illecito.
Combattimenti tra animali, addestramento, scommesse e antimafia
Dedicata a tutti i noti recidivi delle corse clandestine, la nuova legge inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. L’attuale pena della reclusione da uno a tre anni viene sostituita da analogoprovvedimento ma con una durata da due a quattro anni. La pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti viene estesa anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette.
Una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c’è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. A coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati (corse comprese) e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia.
Diffusione delle immagini e minori
Anche per ‘l’esercito dei telefonini’, per lo più composto da minorenni che per divertimento mandano in rete corse e combattimenti clandestini tra animali, il Ddl 1308 ha in serbo delle novità. Il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Questa previsione- ha spiegato il relatore- è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, “anche in questo l’inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti”. Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicendone l’attività di riproduzione.
Questa disposizione è diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità.
Si introduce quindi un’aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all’articolo 544-bis (Uccisione degli animali), 544-ter (Maltrattamento), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici.
Sequestro e confisca
Il Ddl 1308 propone una serie dettagliata di reati, pene e norme e tocca anche lo spinoso tema del sequestro degli animali coinvolti negli illeciti. Il nuovo articolo 260-bis prevede che l’affidamento di animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L’affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.
Grazie a un comma aggiunto all’articolo 544-sexies del codice penale, nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva – di abbattere o alienare a terzi gli animali. Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell’indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all’accertamento per uno dei reati del titolo IX-bis.
Ddl 1308, tenetelo bene a mente
La legge appena passata al Senato potrà fornire alle forze dell’ordine nuovi strumenti per perseguire il mondo degli illeciti che ruota intorno agli animali. Corse clandestine in primis anche se i temi che tocca sono ben più ampi e riguardano anche maltrattamenti, uccisione di animali, danneggiamento di animali di terzi, responsabilità amministrative, traffici di animali da compagnia e specie selvatiche protette… Come recita il titolo breve di questo voluminoso documento di civiltà, si tratta di un punto fermo, da una nuova prospettiva, sui Reati Contro gli Animali.
Ora tocca alle forze dell’ordine, che per altro non si sono mai tirate indietro, vigilare con qualche strumento in più sull’applicazione della legge.
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